mercoledì 30 maggio 2012

I lavori preparatori del Dl sulla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali



QUESTO IN SOSTANZA IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA, AGGIORNATO AL 10 MAGGIO 2011, CI SONO LIEVI MODIFICHE CHE ORA SONO DEPOSITATE AL SENATO PER L'ESAME.
IL CONTENTO DI QUESTO POST E' DIRETTAMENTE TRATTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI



Contenuto
Il provvedimento in esame modifica la disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché quella delle misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Le disposizioni sono corredate di due deleghe al Governo finalizzate – rispettivamente – all’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e all’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.


La riduzione dei contributi


L’articolo 1 disponela riduzione del 50% dei contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici (anche per quelli in corso di liquidazione). A tal fine viene stabilito (comma 1) un tetto pari a 91.000 euro annui; si tratta di una somma corrispondente esattamente alla metà dello stanziamento del fondo relativo alle spese elettorali per il 2012 (182.349.705 euro) appostato nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 1638). Si stabilisce, inoltre, che il tetto di spesa così determinato è corrisposto per il 70% (63,7 mln) a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l’attività politica; per il restante 30% (27,3 mln) è erogato a titolo di cofinanziamento, secondo ladisciplina dell’art. 2. (Proposta Pd)


Sono apportate, dunque alcune innovazioni di rilievo alla disciplina vigente:

§ viene posto un tetto predefinito ai contributi, mentre attualmente l’ammontare dei fondi è variabile;

§ la contribuzione ai partiti, ora interamente assorbita dai rimborsi elettorali verrebbe erogata in due parti, la prima ancora a titolo di rimborso, la seconda a titolo di cofinanziamento, ossia di partecipazione proporzionale dello Stato alla capacità di autofinanziamento dei partiti (vedi oltre art. 2);

§ anche la parte di contribuzione che rimane disciplinata dalla legge vigente (il 70%) viene erogata non solo quale rimborso per le spese elettorali, ma anche quale contributo per l’attività politica.

Conseguentemente alla definizione dell’ammontare complessivo di cui al comma 1, si provvede a determinare anche l’ammontare di ciascuno dei quattro fondi che attualmente alimentano l’erogazione dei rimborsi elettorali, uno ciascuno per le elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Attualmente l’importo dei fondi, per ciascun anno di legislatura, è determinato dal prodotto di 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera (art. 1, co. 5, della L. 157/1999). Il comma 2 fissa invece in 15,925 mln di euro (un quarto di 63,7 mln) l’ammontare di ciascun fondo.

La riduzione operata dai commi 1 e 2 assorbe quelle intervenute nel corso degli ultimi anni (che hanno ridotto i contributi di circa il 30%): Vengono di conseguenza abrogate le disposizioni recanti tali riduzioni: sia la riduzione già in vigore introdotta dalla legge finanziaria 2008, sia quelle che dovranno applicarsi a partire dalle prossime elezioni (comma 4).

La legge finanziaria 2008 ha ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. 157/1999 (L. 244/2007, art. 2, co. 275) .

Successivamente, l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha ridotto (a partire dalla prossima legislatura) del 10% l'importo di 1 euro che, ai sensi del già ricordato art. 1, co. 5, della L. 157/1999, deve essere moltiplicato per il numero di iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera, al fine di determinare l'ammontare dei fondi per i rimborsi, per ciascun anno di legislatura. Inoltre, la stessa norma ha abrogato la disposizione che consente il versamento delle quote annuali anche in caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera. Anche questa disposizione sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalla prossima legislatura.

Il D.L. 98/2011 (art. 6) ha apportato un'ulteriore riduzione del 10% al suddetto importo, che si viene a cumulare alle due riduzioni sopra ricordate in modo da raggiungere una riduzione complessiva del 30%. In effetti, anche la prima riduzione, nel 2008, che interveniva in termini assoluti (20 milioni) e non percentuali, ha avuto l’effetto di una riduzione di circa il 10%. Come per la riduzione del 2010, anche quella disposta dal D.L. 98/2011 non incide sull’ammontare dei rimborsi destinati ai comitati promotori dei referendum e troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Viene, invece, anticipata l’abrogazione della disposizione che consentiva il proseguimento del versamento dei contributi anche in caso di scioglimento anticipato.

Le abrogazioni sopra citate sono collegate all’entrata in vigore del provvedimento. Infatti, ai sensi del comma 3, le modifiche e la riduzione introdotte dall’articolo 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascuno degli organi per i quali sono erogati i contributi (Camera, Senato, Parlamento europeo, consigli regionali). Pertanto, si rende necessaria l’abrogazione di tali disposizioni, altrimenti le riduzioni operate da queste si sommerebbero a quelle introdotte dall’articolo in esame.

Tuttavia, poiché le abrogazioni delle riduzioni avrebbero un effetto di paradosso di aumento dell’importo delle rate in liquidazione riferite alle elezioni degli anni passati, viene dettata una disciplina transitoria (comma 6) per l’erogazione delle rate dei rimborsi relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 e 2011: l’importo relativo è ridotto prima del 10%, corrispondente alla riduzione già operata dall’art. 2, co. 275 (abrogato dalla pdl in esame) della legge finanziaria 2008, poi del 50%, equiparando così la riduzione delle rate in liquidazione a quelle a regime.


Il comma 4, (lettera d) abroga anche la disciplina relativa al rimborso da attribuire ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero (commi 1-bis e 5-bis dell’articolo 1 della legge n. 157 del 1999).

Per il rimborso a partiti delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero è previsto l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando le somme relative all’erogazione del rimborso per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, commi 1-bis e 5-bis). Tali gli importi aggiuntivi sono ripartiti, in primo luogo, tra le quattro ripartizioni in cui si suddivide la circoscrizione Estero (rispettivamente comprendenti gli Stati e i territori afferenti all’Europa, all’America meridionale, all’America settentrionale e centrale ed all’Africa, Asia, Oceania e Antartide), in proporzione alla popolazione.

In ogni ripartizione, la relativa quota è quindi proporzionalmente suddivisa tra le sole liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto o almeno il 4 per cento dei voti validi nella ripartizione (L. 157/1999, art. 1, co. 5-bis).

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire quale regime si intenda applicare alle spese sostenute dai partiti e movimenti politici in tale circoscrizione, con particolare riguardo alle elezioni per il Senato, dal momento che il fondo ad esso relativo viene ripartito su base regionale (articolo 3, comma 1, lettera a) ).

Cofinanziamento

Come anticipato sopra, il provvedimento modifica il sistema di contribuzione pubblica alla politica: il 70% del fondo a favore dei partiti continua ad essere erogato a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni e per il finanziamento dell’attività del partito; il restante 30% viene legato alla capacità di autofinanziamento del partito, disciplinato dell’articolo 2 della pdl in esame.

Tale contributo è finalizzato al finanziamento dell’attività politica ed è attribuito ai partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto alle elezioni per il rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo o dei consigli regionali. Nel corso della fase emendativa in Commissione è sta aggiunta la previsione che il contributo è versato al partito che ha conseguito un candidato eletto sotto il proprio simbolo. Il contributo è pari a 0,50 euro per ogni euro che i partiti hanno ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante. Le quote erogate devono risultare nel rendiconto dell’ultimo esercizio (comma 1 e 2). (Proposta Pd)

E’ fissato un tetto massimo al contributo per ciascun partito pari a tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti allo stesso ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 157/1999, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, della pdl in commento. Ciò al fine di non incentivare una competizione esasperata tra i partiti nella raccolta di iscrizioni o di fondi privati. Se, quindi, un partito non raggiunge il tetto si prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle quote dei contributi non attribuite (comma 2).

I commi 2, 3 e 4 disciplinano le modalità di erogazione delle quote di cofinanziamento in modo analogo a quello dei rimborsi elettorali.

Criteri per l’accesso ai contributi

L’articolo 3 pone un vincolo di pubblicità ai partiti e movimenti politici per concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi: essi devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato e al Presidente della Camera. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico e devono indicare in ogni caso l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.


L’articolo 4 uniforma i criteri per l’accesso ai contributi elettorali, ora diversi per ciascun tipo di elezione, individuando il requisito minimo in almeno un rappresentante eletto. Attualmente tale criterio è valido per le elezioni europee e regionali, mentre per la Camera e per il Senato si applicano criteri diversi.

La L. 157/1999 (art. 2) rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, ad eccezione degli importi per i rimborsi relativi alla circoscrizione Estero, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all’art. 9 della L. 515/1993; per le elezioni regionali, all’art. 6 della L. 43/1995; per le elezioni europee, all’art. 16 della L. 515/1993).

Il fondo relativo alla Camera è ripartito in proporzione ai voti di lista conseguiti tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi (specifici criteri sono previsti per partiti che hanno presentato candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche).

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato è invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 % dei voti validi in ambito regionale e i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 % dei voti.

Per quanto riguarda i rimborsi per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero vale quanto sopra.

Il fondo per le elezioni del Parlamento europeo è suddiviso tra i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto, in proporzione ai voti riportati da ciascuno di essi sul piano nazionale (L. 515/1993, art. 16).

Per le elezioni regionali si procede in primo luogo a distribuire il fondo tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione . Nell’ambito di ciascuna regione, la quota spettante è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti riportati, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale (L. 43/1995, art. 6, co. 2).

Da rilevare che il principio del rappresentante eletto almeno in uno degli organi sopra indicati diventa criterio generale per:

§ accedere al 70% della quota totale di contributi a titolo di rimborsi elettorali e per finanziamento;

§ accedere al restante 30% a titolo di cofinanziamento;

§ essere tenuti alla presentazione del bilancio (vedi oltre art. 6).

Detrazioni sulle erogazioni liberali

L’articolo 5 aumenta l’importo detraibile (dal 19 al 38%) delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici, diminuendo nel contempo i limiti massimo e minimo di ciascun contributo detraibile, fissati fra 50 e 10.000 euro. Viene, inoltre, specificato che danno luogo a detrazione le erogazioni ai partiti che hanno almeno un eletto tra Camera, Senato, Parlamento europeo, consigli regionali.

La legge 2/1997 disciplina il regime fiscale delle erogazioni liberali delle persone fisiche (art. 5) e giuridiche (art. 6). La legge prevede che sono detraibili le detrazioni in favore dei partiti senza ulteriore specificazione. L’agenzia delle entrate ha individuato come destinatari delle erogazioni suscettibili di detrazione i partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’erogazione hanno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica (Risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15). Il sistema si basa sul principio della detraibilità di quote dell’erogazione liberale a favore di movimenti o partiti politici dall’imposta sui redditi.

In particolare la legge prevede:

- per le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’onere sostenuto, per importi compresi tra 51,64 e 103.291,38 euro;

- per le erogazioni liberali in denaro delle società di capitali e degli enti commerciali, la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’onere sostenuto, sempre per importi compresi tra 51,64 e 103.291,38 euro. Peraltro, la detrazione non è consentita agli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché alle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

- non si applicano le agevolazioni fiscali alle persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale l’erogazione liberale ha avuto luogo (L. 2/1997, art. 7).

Trasparenza e controlli dei bilanci

L’articolo 6 modifica, rendendola più stringente, la disciplina dei controlli sui bilanci dei partiti e dei movimenti politici, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la correttezza della gestione contabile.

Innanzitutto, viene posto l’obbligo di presentazione del bilancio per tutti i partiti che hanno almeno un rappresentante eletto tra Camera, Senato, Parlamento europeo, consigli regionali (comma 1), mentre attualmente sono tenuti alla presentazione del bilancio solamente i partiti che usufruiscono dei contributi per le spese elettorali (L. 2/1997, art. 8, co. 2).

Inoltre, ai sensi del comma 2 i partiti e i movimenti politici, ai fini della certificazione del bilancio, si devono avvalere di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all’art. 2 del D.Lgs. 39/2010. Il controllo non può essere affidato alla medesima società di revisione per più di tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. (Proposta Pd)

Attualmente, il rendiconto di esercizio dei partiti politici deve essere corredato dalla relazione dei revisori dei conti che ne certifica la regolarità contabile (L. 2/1997, art. 8, co. 12). I revisori dei conti sono scelti dagli organi interni di ciascun partito. Fino al 1997 la legge prevedeva espressamente che i revisori dei conti dovessero essere iscritti nell’albo professionale da almeno 5 anni (L. 659/1981, art. 4, co. 13, abrogato e sostituito dalla L. 2/1997). Alcuni partiti hanno continuato ad avvalersi di revisori iscritti all’albo.

La società di revisione ha il compito di certificare la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa in materia secondo le attività di verifica:

§ della regolare tenuta della contabilità nel corso dell'esercizio;

§ della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

§ della corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture e della documentazione contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

La disciplina della revisione legale dei conti è oggi contenuta nel D.Lgs. 39/2010, con il quale è stata recepita nell’ordinamento interno la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed è stata unificata in un corpus normativo omogeneo la disciplina dell’attività di revisione. Il suddetto provvedimento contiene infatti disposizioni concernenti, tra l’altro, l’abilitazione e la formazione continua dei soggetti abilitati all'attività di revisione (art. 2), il Registro dei revisori legali e delle società di revisione, lo svolgimento dell’attività di revisione legale, la responsabilità dei revisori.

Il suddetto decreto legislativo contiene norme immediatamente precettive, così come disposizioni che richiedono una disciplina secondaria di attuazione. Nell’abrogare alcune norme del codice civile in materia di revisione contabile, nonché la specifica disciplina del TUIF (il citato D.Lgs. 58/1998), si dispone (art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 39 del 2010) che queste ultime tuttavia continueranno ad essere applicate fino all’emanazione dei regolamenti di attuazione.

In particolare, l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 dispone che la persona fisica o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

§ esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

§ verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La predetta relazione, che deve essere redatta in conformità ai principi di revisione legale indicati dalla legge, è costituita dai seguenti elementi:

§ un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

§ una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;

§ un giudizio sul bilancio, che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;

§ eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

§ un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ove il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.



Il comma 3 istituisce la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, con il compito di controllare i rendiconti dei partiti con le modalità di cui al successivo comma 4.

La Commissione è composta da 5 membri designati dai vertici delle tre massime magistrature, nella seguente proporzione:

§ il Presidente della Corte dei conti (3 membri);

§ il Presidente del Consiglio di Stato (1 membro);

§ il Primo Presidente della Corte di cassazione (1 membro).

Le designazioni sono ratificate con atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Attualmente il controllo dei bilanci dei partiti è effettuato da un Collegio di revisori composto da 5 revisori ufficiali dei conti nominati d’intesa tra i Presidenti della Camere, all’inizio di ogni legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (L. 2/1997, art. 1, co. 14).

I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Inoltre, due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. Con l’atto di nomina dei Presidenti di Camera e Senato è individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l’attività prestata di controllo sui bilanci dei partiti. Il mandato dei membri della Commissione è di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.

La sede della Commissione è stabilita presso la Camera; le risorse di personale di segreteria necessarie all’operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato.



I commi 4 e 5 disciplinano rispettivamente le modalità di controllo dei bilanci dei partiti da parte della Commissione e l’applicazione delle eventuali sanzioni, secondo il procedimento di seguito descritto.

1) I partiti e i movimenti politici depositano presso la Commissione (quindi alla Camera) i propri bilanci, unitamente agli altri documenti previsti dalla normativa vigente (relazione e nota integrativa) e alla certificazione della società di revisione, entro il 30 giugno di ogni anno (attualmente il termine è fissato al 31 luglio, L. 2/1997).

2) La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Si tratta di un punto particolarmente innovativo rispetto alla normativa vigente, che prevede un controllo meramente formale da parte dei revisori dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, che provvedono al controllo di conformità alla legge e al riscontro della regolarità della redazione del bilancio (art. 1, co. 14, L. 2/1997).

3) Se la Commissione individua eventuali irregolarità o inottemperanze invita entro il 15 gennaio dell’anno successivoil partito di sanare tali irregolarità o inottemperanze entro il 28 febbraio.

4) Entro il 30 aprile la Commissione trasmette una relazione sull'esito del controllo ai Presidenti di Camera e Senato chene curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.



Le sanzioni sono applicate (e motivate) dalla Commissione secondo il seguente articolato meccanismo (articolo 5).

1) Ai partiti e movimenti politici inottemperanti, parzialmente o interamente, all’obbligo di presentare, il rendiconto e i relativi allegati (certificazione della società di revisione, verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno ecc.) è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell’intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e di cofinanziamento per l’anno in corso.

2) Ai partiti e ai movimenti politici che non redigono il bilancio secondo i criteri e le modalità indicati all’articolo 8 della legge 2/1997, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare, o non abbiano pubblicato nei termini il bilancio nel sito internet (obbligo introdotto dal comma 7 del presente articolo) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cofinanziamento di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, si applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme.

3) In caso di violazioni da parte di partiti che abbiano già percepito i rimborsi di loro spettanza e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell’ultimo anno.

Le sanzioni sono notificate al partito interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera per la riduzione, nella misura disposta dalla Commissione, dei fondi di rispettiva competenza.

Il comma 6 prevede l’applicazione, ai fini sanzionatori di cui sopra, delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella L. 689/1981, Modifiche al sistema penale ed in particolare nel capo I rubricato Sanzioni amministrative. Non è ammesso pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione, previsto in via generale dall’articolo 16 della medesima legge 689/1981.



Il comma 7, come accennato dispone la pubblicazione dei bilanci e di tutti i documenti contabili, anche in formato open data, nel sito internet del partito o del movimento politico, entro il 15 luglio di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera, dopo la verifica da parte della Commissione.

Secondo le Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni del 2011, i formati aperti (open data) sono specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali senza barriere di natura legale o tecnica, e garantiscono l'accesso a lungo termine alla documentazione e ai dati prodotti dalla Pubblica amministrazione. In altre parole, le pubbliche amministrazioni nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti devono evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti; assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell'utilizzo dei dati; evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato; utilizzare standard che siano certificati e diffusi (capitolo 5.2).

Il comma 8 chiarisce che l’obbligo di rendicontazione si applica non solamente ai partiti che partecipano alla ripartizione dei rimborsi, ma anche a quelli che vi hanno partecipato nel passato. Tale obbligo permane fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima rata dei rimborsi elettorali.

La legge vigente prevede che sono tenuti alla redazione del rendiconto il partito o il movimento politico che “ha usufruito dei contributi per le spese elettorali” (L. 2/1997, art. 8, co. 1), pertanto, cessata l’erogazione del contributo, cessa anche l’obbligo di presentazione del bilancio.

La disposizione è, presumibilmente, finalizzata alla trasparenza dei bilanci dei cosiddetti “partiti fantasma”, ossia di quei partiti che hanno ricevuto in passato i contributi elettorali e che poi, pur continuando ad esistere e ad amministrare i proventi di tali contributi, non si presentano più alle elezioni e, pertanto, sono sottratti dall’obbligo di presentazione del rendiconto.

Il comma 9 prevede l’obbligo dei partiti di annotare l’identità dell’erogante per le donazioni di qualsiasi importo (nuovo comma 10-bis dell’art. 8 della legge 2/1997), oltre ad alcune modifiche di coordinamento al medesimo articolo 8 della legge 2/1997.

Il comma 10 dispone l’applicazione a regime delle nuove norme a partire dall’esercizio 2013; tuttavia, si prevede l’operatività immediata della Commissione che controllerà i bilanci relativi agli anni 2011 e 2012, secondo le procedure vigenti.



L’articolo 7 interviene al fine di ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati sia ai partiti, sia ai singoli candidati,

Il comma 1, riduce l’importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale scatta l’obbligo di dichiarazione dei contributi dei privati ai partiti(novella dell’art. 4, 3° co., della L. 659/1981).

Le persone fisiche e le persone giuridiche (ad eccezione di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime) possono contribuire alle attività dei partiti, mediante erogazioni in denaro o fornendo beni e servizi, senza limiti di importo. La legge impone peraltro il rispetto di alcuni obblighi posti a tutela della trasparenza. Se i finanziamenti sono operati da società devono essere deliberati dall’organo sociale competente e devono essere regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7, co. 2). Inoltre, se il contributo privato supera, nell’arco dell’anno, la somma di 50.000 euro, il donatore e il beneficiario sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione congiunta indirizzata alla Presidenza della Camera (L. 659/1981, art. 4, co. 3). I partiti hanno poi l’obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale al Presidente della Camera. Per la violazione di tali disposizioni è prevista la multa da due a sei volte l’importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici (L. 659/1981, art. 4, co. 6).

Parimenti (articolo 7, comma 2) viene ridotto nella stessa misura, cioè pari a 5.000 euro, l’importo (attualmente 20.000 euro) oltre il quale vanno registrati i contributi privati ai candidati.

I membri delle due Camere sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a presentare presso l’Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio di garanzia elettorale, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982, art. 2, co. 1; L. 515/1993, art. 7, co. 6). I candidati non eletti sono tenuti soltanto alla dichiarazione al Collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, co. 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate al Presidente della Camera relative ai contributi ricevuti - anche al di fuori della campagna elettorale - che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 50.000 euro (L. 659/1981, art. 4, co. 3; L. 441/1982, art. 2, co. 2).

L’obbligo di dichiarazione sussiste a carico sia di chi riceve, sia di chi eroga il finanziamento e può essere assolto, soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, anche mediante la autocertificazione dei candidati (L. 659/1981, art. 4).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 20.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, co. 6).

Le verifiche sull’osservanza della legge sono effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 14).

Per il parlamentare eletto che violi tali disposizioni, le sanzioni possono giungere sino alla decadenza dalla carica.

Elezioni europee

L’articolo 8 introduce alcune disposizioni volte a uniformare alcuni aspetti della disciplina delle elezioni per il Parlamento europeo a quelle delle politiche.

In particolare (comma 1 e 2) viene posto un tetto, ora assente, per le spese elettorali sia dei partiti, sia dei singoli candidati, che partecipano alle elezioni europee. Tale tetto è stabilito, per i partiti, in 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera (si tratta dello stesso limite stabilito per le elezioni politiche da parte della L. 515/1993 (art. 10). Per i singoli candidati si fa rinvio all’articolo 7 della medesima legge 515: cifra fissa di 52.000 euro per ogni circoscrizione elettorale (si ricorda in proposito che non c’è alcun limite al numero di circoscrizioni nelle quali si può presentare lo stesso candidato), più 0,01 euro per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Dal momento che la disposizione non fa ricorso alla tecnica della novella, il comma 2 provvede, inoltre, ad estendere, con le opportune modifiche, le modalità di applicazione di tali limiti e le relative sanzioni contenute nella legge 515 anche alle elezioni europee.

Il comma 3 estende gli obblighi di dichiarazione patrimoniale degli eletti, di cui alla legge 441/1982, anche ai parlamentari europei.

La legge 441/1982, ai fini di una maggiore trasparenza dell’attività politica, ha introdotto disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. Per quanto riguarda i deputati e senatori, essi entro tre mesi dalla proclamazione depositano presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza una serie di documenti comprovanti la propria situazione patrimoniale. Parimenti devono dichiarare, alla cessazione del mandato, le variazioni intervenute. Le dichiarazioni sono pubblicate dalla Camera e dal Senato e sono conoscibili da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le dichiarazioni sono altresì pubblicate, su base volontaria, sui siti della Camera e del Senato.

Infine, l’articolo 9 reca due disposizioni di delega.

Nella prima (comma 1) il Governo è delegato ad emanare un testo unico compilativo che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamento della politica, comprese quelle introdotte dal provvedimento in esame. Una analoga disposizione di delega (che non è esercitata) è contenuta nella legge 157/1999 (art. 8).

La seconda delega (comma 2) è finalizzata ad armonizzare il regime delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali fissato per i partiti politici dalla proposta in commento con quello stabilito per le ONLUS, associazioni di volontariato ecc. che hanno diritto ad una detrazione del 19% (DPR 917/1986, art. 15, co. 1, lett. i-bis).



Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente
Il provvedimento all’esame dell’Assemblea del Senato costituisce il testo unificato di più proposte di legge, adottato ed emendato dalla I Commissione nelle sedute, rispettivamente dell’8 e 9 maggio scorso. A tale testo la I Commissione è pervenuta all’esito di un percorso di esame inizialmente articolato in via separata della pdl A.C. 5123, da un lato, nonché delle pdl AC 4825, 4953, 4954, 4985, 5032, 5063, 5098, 5127, 5136, 5142, 5144 e 5147, dall’altro. La prima pdl, sottoscritta da rappresentanti (in alcuni casi leader di partito) di quasi tutti i gruppi parlamentari, reca disposizioni finalizzate a introdurre nuove norme in materia di controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile: essa è stata presentata il 12 aprile 2012 e, dopo opposizione alla proposta di assegnazione in sede legislativa ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Regolamento della Camera, è stata assegnata in sede referente alla I Commissione, presso la quale era già stato avviato, fin dal 12 aprile 2011, l’esame, nella stessa sede, della maggior parte delle altre pdl sopra enumerate, in abbinamento ad altri progetti di legge (A.C. 244 ed abb.). Queste ultime pdl, ivi comprese quelle di più recente presentazione, recano anch’esse disposizioni in tema di controlli di bilanci di partiti o disposizioni in tema di contributi alla politica e il loro esame era stato avviato dalla I Commissione in abbinamento a quello di altre proposte di legge relative al tema dell’attuazione dell’art. 49 Cost.

L’esame della pdl 5123 è iniziato il 18 aprile 2012 in via separata da quello delle proposte di legge abbinate nell’ambito del tema dell’attuazione dell’art. 49 Cost.

La Commissione, nella seduta del 3 maggio, ha proceduto al disabbinamento dalla pdl A.C. 244 delle proposte di legge vertenti esclusivamente sul finanziamento dei partiti e al loro abbinamento alla pdl 5123, all’esame della quale sono state congiunte altre pdl in materia nel frattempo presentate.

All’abbinamento di queste proposte è conseguito un arricchimento del dibattito, non limitato al controllo e alla trasparenza dei bilanci dei partiti, ma esteso anche ad altre questioni, che emergono dal testo base adottato l’8 maggio, come la riduzione, e in quale misura, dei rimborsi elettorali. Su questo tema, mentre la proposta di testo unificato presentata dai relatori l’8 maggio 2012 prevedeva una riduzione del 33% a valere sulle elezioni future, quindi a partire dal 2013 per le elezioni politiche, e poi a seguire per le elezioni europee e regionali, la Commissione è giunta, in sede emendativa, alla riduzione del 50% per tutti i rimborsi, anche quelli da erogare il 31 luglio prossimo, quale ultime rate dei contributi per le spese elettorali sostenute nelle elezioni politiche del 2008.

Un’altra questione a lungo dibattuta ha riguardato la natura e la composizione dell’organismo di controllo dei bilanci dei partiti. La pdl 5123 prevedeva la costituzione di una Commissione composta dai tre presidenti delle massime magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti).

La Commissione ha optato per una Commissione composta da magistrati designati dai tre vertici delle magistrature di cui sopra, con prevalenza dei membri provenienti dalla magistratura contabile, in coerenza con il fine di attribuire la funzione di controllo in prevalenza alla Corte dei conti per la natura pubblica delle risorse erogate, coinvolgendo però anche le altre magistrature in considerazione del finanziamento anche privato dei partiti. In merito va segnalato che, nel corso del dibattito, era stata rilevata l’opportunità di ascrivere il potere di designazione dei membri del nuovo soggetto di controllo agli organi di autogoverno delle tre magistrature piuttosto che ai relativi presidenti per salvaguardare il principio di indipendenza e la figura stessa dei tre vertici.

Tra le altre questioni emerse nel corso dell’esame in Commissione si ricordano quelle relative alla necessità di prevedere una finalizzazione dei bilanci dei partiti, e quindi delle spese da questi effettuate, nonché quella, connessa alla precedente, dell’inopportunità di prevedere disposizioni che legittimino investimenti da parte degli stessi partiti.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva
Il 10 maggio sono stati espressi i pareri delle Commissioni Giustizia, Finanze e Affari sociali.

La Commissione Giustizia, nell’esprimere parere favorevole, ha osservato che sarebbe opportuna una specificazione ulteriore delle condotte illecite previste dal comma 5 dell’art. 6, per ridurre la discrezionalità della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici nell’applicazione delle sanzioni previste dal provvedimento.

La Commissione Finanze ha condizionato il proprio parere favorevole ad una modifica della locuzione “detrazioni sulle erogazioni liberali” contenuta nel comma 2 dell’art. 9, rilevando la necessità di fare riferimento a detrazioni delle erogazioni stesse dall’imposta lorda. La stessa Commissione ha inoltre osservato che andrebbe verificata la coerenza dell’art. 5, comma 1, del testo che modifica una disposizione del testo unico delle imposte sui redditi con il comma 2 dell’art. 9 che contiene invece una delega al Governo sulla stessa materia da attuare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del testo medesimo; ciò tanto più in quanto risulta imminente la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge di delega di riforma del sistema fiscale che dovrebbe riguardare anche la revisione delle vigenti agevolazioni tributarie.

La Commissione Affari sociali ha rilevato l’ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo della detraibilità fiscale delle erogazioni liberali in favore di soggetti tra cui le ONLUS, attualmente limitata al 19% dalla legislazione vigente e quella delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici che verrebbe fissata al 38%; pertanto ha posto, nel proprio parere favorevole, alcune condizioni dirette a stabilire due soglie di detraibilità uniformando il regime fiscale previsto per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS a quello previsto per le erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

Anche il Comitato per la legislazione ha espresso, il 10 maggio, un parere sotto il profilo della chiarezza e proprietà di formulazione del testo.

La Commissione bilancio nella seduta del 9 maggio 2012 ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di acquisire una precisa quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, con particolare riferimento alla modifica delle agevolazioni fiscali prevista dall'articolo 4 e alla delega legislativa contenuta nell'articolo 8, comma 2. Il 10 maggio, non essendo stato possibile da parte del Governo predisporre la relazione tecnica per la complessità di alcuni elementi del testo, la Commissione bilancio ha deciso di esprimere il proprio parere alla Commissione di merito direttamente all’Assemblea.

sabato 26 maggio 2012

La scuola e le sfide del terzo millennio sono sfide sociali

Tecnologia come applicazione per eliminare il cultural divide nella scuola. Le strategie per l’ottenimento di questo altissimo scopo etico (art. 9 della Costituzione ma anche 3, 2, 21, 30 coma1, 33, e soprattutto 34) sono: un ripensamento in termini ingegneristici dei programmi e delle scansioni orarie dei lavori in aula, capacità di fornire la strumentazione necessaria all’apprendimento dei nuovi linguaggi multimediali, progettazione di obiettivi settoriali di utilizzo delle tecnologie multimediali istituendo appositi gruppi di lavoro didattici formati da insegnanti idonei. Perché alle soglie del terzo millennio è impensabile che la scuola italiana possa ancora vivere di ritardi, arretratezze, difficoltà, umiliazioni e mancanza di fondi. Nella scuola vive il futuro, abbiamo l’obbligo morale di insegnare a quel futuro cos’è la consapevolezza fornendogli la “cassetta degli attrezzi” utile a sopravvivere nel bosco dell’indeterminatezza e dell’incerto. Senza infingimenti, senza codardie o falsità, si parla in termini di innovazione presente e attese future. Concretezza e passione, realismo e capacità di sognare, anche in grande, questo è il significato del progresso tecnologico che nella scuola necessariamente si traduce in opportunità equidistante ed eque opportunità, il mondo del possibile, il limbo dell’adolescenza, il mondo migliore di domani. Almeno lasciateci sperare. Ecco anche l’importanza – direi fondamentale – dell’Agenda digitale che il Governo italiano ha inserito nel decreto “Semplifica Italia”, sulla base della strategia definita nel 2010 dalla Commissione europea “Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Crescita economica e reti d’imprese necessariamente coinvolgono anche la scuola, strettamente interconnessa con la crescita di un paese. Banda larga e ultra larga, smart cities, open data, cloud computing ma anche wifi di copertura per tutto il territorio italiano, sono forse solo alcuni esempi di sicurezza, sviluppo e modernizzazione. A livello globale la “internet economy” supera i 10.000 miliardi di dollari è impensabile che in Italia solo la metà dei cittadini usa internet. E comunque questa metà va istruita sulle potenzialità della connessione di rete e sue eventuali ricadute economiche e culturali, nonché sugli eventuali – sempre presenti – pericoli che possono nascondersi in alcune nicchie di contatti. La scuola oggi necessita sempre più di insegnati adeguati a nuovi compiti e ruoli, consapevoli delle nuove “missions” e delle nuove difficoltà, della nuova delicatissima fase di passaggio, in un ambiente già tanto in crisi per ritardi economico-sociali. Recentemente l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), e numerosi studi scientifici, hanno riconosciuto che gli investimenti in banda larga hanno effetti considerevoli sulla crescita del reddito nazionale delle società avanzate, sia direttamente per l'attività di progettazione e impianto delle reti, che indirettamente, in virtù dell'aumento complessivo di produttività, del livello di innovazione e di base occupazionale, delle attività economiche che utilizzano e beneficiano delle reti di nuova generazione per i loro processi produttivi. E aumentare il Pil di alcuni punti percentuali rientra certamente tra le strategie prioritarie dell’Italia. Siamo ad una conversione elettronica delle attività fin ora intraprese. Il XIX secolo è stato caratterizzato dalle macchine a vapore, il XX secolo dall’elettricità. Il XXI secolo è il secolo digitale. Bisogna saper guidare questo processo. Al ForumPa di quest’anno sono emersi dati significativi, che riporto: mentre in Europa la percentuale di famiglie che ha accesso a internet è del 73,2% in Italia si ferma al 61,6%; la popolazione che usa regolarmente internet è pari al 67,5% in Europa e al 50,7% in Italia. I dati vengono dalla relazione di Roberto Azzano, practice leader di NetConsulting (azienda di consulenza e di analisi sul mercato dell’Informatica, delle Telecomunicazioni e dei Media) “In Italia – ha detto Azzano – ci sono Comuni di media grandezza che sono modelli di smart city a livello europeo e mondiale”. Ed io aggingo: sono esempi di sviluppo a macchia di leopardo. Azzano ha poi rilevato: “nell’ultimo periodo, una serie di interventi legislativi e innovativi hanno prodotto effetti positivi per le tecnologie dell’innovazione: sono ad esempio la lotta al contante, le liberalizzazioni, il decreto semplificazione, la certificazione di sostenibilità energetica. Queste però vanno poi declinate in una realtà dove – seguendo l’esempio fatto dal rappresentante di NetConsulting – è vero che bisogna mettere i pannelli solari sui tetti delle scuole, ma è altrettanto vero che il 25% delle scuole ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e urgente, altrimenti i pannelli rischiano di venire giù”. Quindi il problema è di costi ma anche di alfabetizzazione. L’uno non può prescindere dall’altro. Direttiva 97/33/CE, 30 giugno 1997, articolo 2,comma 1, punto g, sull’universalità del diritto all’accesso recepita dall’attuale decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 – Codice delle Comunicazioni elettroniche

venerdì 18 maggio 2012

ORNAGHI: LA CULTURA VOLANO DELL’ECONOMIA DEL SUD MA I GIOVANI DOVE SONO ?

18 milioni di euro per il Palazzo Reale e 7 milioni di euro per la Reggia di Capodimonte sono le cifre stanziate dal Governo e destinate alla salvaguardia dei Beni Culturali di Napoli. Lo ha annunciato, il Ministro per i Beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, alla 23 ^ edizione di FORUMPA 2012 – la Mostra-convention della Pubblica amministrazione che si sta svolgendo proprio in questi giorni presso la Nuova Fiera di Roma. FORUM PA è una società che promuove l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sui temi chiave dell’innovazione attraverso la creazione e l’animazione di community, l'elaborazione di studi e ricerche, comunication and information on line, organizzazione di eventi, di tavoli di lavoro e di giornate di formazione. Quest’anno il calendario della Mostra-convegno si svolge dal 16 al 19 maggio e tra gli altri, ha visto anche la partecipazione del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Per il Mezzogiorno il Ministro Ornaghi, ha sottolineato -come già più volte annunciato - l’azione del Governo di finanziare fino a mezzo miliardo di euro la crescita del Sud attraverso il suo rilancio, partendo dal rapporto cultura-sviluppo, in un'area di grande valore culturale ed economico come per esempio quella di Pompei, per la quale sono stati stanziati 105 milioni di Euro. Ornaghi, ha svolto il suo intervento al convegno “I beni culturali: la nuova frontiera dello sviluppo territoriale” al ForumPa. Ripercorrendo le tappe della riprogrammazione dei fondi per il sud effettuata nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri e rispondente al Piano di azione e coesione del Governo, ha spiegato che con i 330 milioni di euro previsti da questa operazione "volta a favorire crescita e inclusione sociale" e che "sposta fondi sottoutilizzati o destinati a piani ormai obsoleti", aggiungendovi i 105 milioni di ristorno di fondi Ue per Pompei già previsti e i 70 milioni sbloccati attraverso delibere Cipe, "si arriva a oltre mezzo miliardo di euro che il Governo ha messo a disposizione di quest'area di particolare interesse". “In questa fase delicata e cruciale della situazione economica internazionale e interna, anche gli stanziamenti programmati con il CIPE - ha dichiarato Ornaghi – vanno verso la promozione di nuove opportunità di crescita anche per il turismo, la ricerca, le imprese e il terzo settore e sottolineano il ruolo dei beni culturali quale fattore essenziale di un diverso modello di sviluppo”. “Per quanto riguarda le amministrazioni centrali - ha continuato il Ministro per i Beni culturali - in particolare quella che fa capo al mio ministero, dispone di competenze mediamente alte, ma soffre sicuramente del passaggio generazionale. Quando viene presentato il rapporto sull'età media dei dipendenti del ministero c'è da preoccuparsi" e la domanda che ci si pone è "dove sono i giovani? E’ necessario procedere con la formazione interna perché ci sia una vera innovazione culturale delle istituzioni”. Provvedimenti di sviluppo per il settore dei beni culturali: - 23 milioni di euro per il progetto Grande Brera - 18 milioni di euro per il Palazzo Reale di Napoli - 7 milioni di euro per la Reggia di Capodimonte - 7 milioni di euro per il completamento delle Grandi Gallerie Dell'Accademia a Venezia - 4 milioni di euro per il polo museale di Melfi-Venosa - 2.5 milioni di euro per il polo museale di Cagliari - 1.5 milioni di euro per il polo museale di Sassari - 5 milioni di euro per il polo museale di Taranto - 2 milioni di euro per il polo museale di Palermo - 6 milioni di euro per il museo archeologico di Reggio Calabria A FORUMPA, nella giornata di ieri, si è registrata anche la partecipazione del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha voluto annunciare in prima persona il protocollo anticorruzione messo a punto dal ministro della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi e dal ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, e Napoli e la Regione Campania sono i primi enti locali a firmare il protocollo. Una sperimentazione che anticipa le norme che il Governo presenterà in Aula sul ddl anticorruzione, ora in commissione Giustizia, e sul quale il Pdl sta facendo muro contro muro – come si dice in gergo - ma, alla fine, ha dovuto accettare l’approvazione, in settimana, dell’emendamento Pd sull’inasprimento delle pene detentive. Al Forum PA, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intervenendo al convegno “Una nuova stagione nel contrasto alla corruzione”, ha commentato l'accordo: “E’ importante perché Governo, Prefettura e Comune siedono allo stesso tavolo creando dei moduli organizzavi, unità operative che decidono della rotazione degli incarichi amministrativi, del monitoraggio delle attività, degli sportelli anticorruzione, dei centri unici di acquisto”. Poi ha continuato, delineando la strategia: "Si lavora insieme per prevenire la corruzione introducendo strumenti di primalità per i dipendenti della pubblica amministrazione, e per le imprese ‘white list’ per chi denuncia la criminalità organizzata, il racket e l'usura”. Ha chiarito che un coordinamento tra Comuni e Prefetture c'è già, ora arriva "il suggello tecnico del Governo e il supporto organizzativo”. Il sindaco ha anche chiarito che più che risorse economiche sono necessarie "mani pulite" e norme chiare "per evitare burocrazia e formalismi inutili". Al convegno erano presenti alcuni dei più autorevoli protagonisti della lotta alla corruzione nel settore pubblico e il messaggio più chiaro emerso dalle relazioni è che occorre attuare una rivoluzione etica in seno alla società basata sul principio che la legalità è essa stessa fattore di convenienza. “Si tratta di un cambio di prospettiva culturale di fondo che, nonostante non darà immediate risposte, deve necessariamente porsi alla base di qualunque azione legislativa e di controllo”, ha puntualizzato Bruno Frattasi, già prefetto di Latina e ora capo della segreteria del ministro dell’Interno. Roberto Garofoli, consigliere di Stato e capo Gabinetto del ministro per la Funzione pubblica che coordina la commissione per la lotta alla corruzione, ha infatti sottolineato che i controlli non debbono essere vissuti dal cittadino e dalle aziende come un surplus di burocrazia, ma come strumento inevitabile per la trasparenza. Fattore, quest’ultima di auto regolamentazione e autocontrollo della Pubblica amministrazione. Il magistrato della Suprema Corte di Cassazione, Raffaele Cantone, ha fatto presente che gli organi di controllo debbono “monitorare le attività più che gli atti, i quali, solitamente, sono lo scudo dietro al quale si nascondono le forme più evolute della criminalità e della corruzione dei cosiddetti colletti bianchi. Il controllo pubblico, infatti, ha senso se si pone come controllo della forma e non solo della sostanza”. Il FORUMPA portatore della bandiera: Più legale ti conviene © Bianca Clemente

martedì 15 maggio 2012

INNOVATORE: FORUMPA Il futuro riparte da quì

INNOVATORE: FORUMPA Il futuro riparte da quì: "La pubblica utilità si identifica in un vasto territorio che lega istituzioni, servizi e cittadini. Il patrimonio comune costituisce un bac...

FORUMPA Il futuro riparte da quì

"La pubblica utilità si identifica in un vasto territorio che lega istituzioni, servizi e cittadini. Il patrimonio comune costituisce un bacino di valori (memorie, tracce, percezioni, immagini, reputazioni, fattori negoziali) alla cui costruzione e alla cui tutela concorrono fonti pubbliche e private, istituzioni e associazioni, sistemi complessi e società atomizzata, la cui esistenza è un asset per il sistema-paese e per tutte le componenti che anche segmentalmente ne fanno parte" Così Stefano Rolando qualche anno fa. Parole vere e sacrosante. Oggi siamo ad un'ulteriore fase, quella che amalgama le amministrazioni tutte attraverso le innovazioni e le tecnologie e che avanza grazie alla temperanza di chi ci crede, grazie a FORUMPA, un'associazione di persone"nuove", lungimiranti, generose, competenti, speciali: i veri costruttori dell'Italia moderna. Questa è "la conoscenza che fa la differenza"

sabato 5 maggio 2012

Una riflessione veloce ma da approfondire

Capita che un candidato in Provincia di Napoli esprima realtà diverse da destra a centro sinistra indistintamente. In questo riuscendo nell'esperimento del partito unico tanto paventato. Ciò è esemplare di quanto sia difficile oggi fare politica in alcune realtà del nostro paese e di quanto essa politica corra il rischio di divenire sempre più "personalistica" proprio dove meno ce ne sarebbe bisogno. Il candidato in questione esprime: Futuroeliberta-ListaCivica-CittàNuove-AlleanzaPerL'Italia -Nuovo Psi -Lista Civica -Torre Domani -Partito Democratico. L'analisi di questo evento porta a considerare che 1) I confini dei partiti si sono fatti sempre più labili e ciò è da correggere sicuramente con una buona riforma che sia moderata e certa nei contenuti delle forme di adesione e partecipazione e che aiuti a specificare meglio il significato e l'esistenza di ogni singolo partito che già esiste o che vuole eventualmente nascere 2) le forme di elezione dalle quali non si può prescindere e che abbiano come premessa indiscutibile il programma di assetto/risanamento/organizzazione sociale. Questo contribuirebbe a dipanare molto alcuni nodi non solo di gestione amministrativa ma anche di gestione elettorale in alcuni comuni di più complessa realtà. Bisogna considerare, infine, il dettato dell'art.48 della Costituzione, la partecipazione al voto è espressione di libertà e di possibilità di rappresentanza negli organi che legiferano - al di là del fatto che esso sia obbligatorio come dovere civico - è proprio compito dei partiti fare in modo che società locale sia libera ma partecipativa in senso giusto e legittimo e per far questo i partiti dovrebbero ispirarsi ad idealità (non ideologie) moderne, coerenti e coesive. Questo fa aprire il dibattito intorno ai partiti per renderli veri strumenti di partecipazione popolare - un pò come le antiche Agorà - e lo rende preminente ed importantissimo al futuro dibattito in Assemblea. Infine ciò farebbe ripartire dal basso il rinnovamento e la spinta in avanti della politica nazionale, beneficiandone tutto il paese.